CASSAZIONE, SENTENZA N. 21799 DEL 25 OTTOBRE 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago)

Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite si pronunciano sull’art. 31 del T.U. sull’immigrazione, di cui al d.lgs. n. 286 del 1998, per comporre il contrasto interpretativo sorto all’interno della prima sezione e riguardante la lettura del requisito dei “gravi motivi” legati allo sviluppo psico-fisico del minore, richiesto dalla legge quale presupposto necessario per il conseguimento dell’autorizzazione alla temporanea permanenza del genitore (o familiare) irregolarmente soggiornante in Italia. Le Sezioni Unite affermano il principio di diritto che l’autorizzazione non postuli – come invece ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente prevalente della Suprema Corte – l’esistenza di situazioni di emergenza strettamente collegate alla salute del minore. Al contrario, il presupposto per la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del genitore dello stesso deve essere considerato sussistere nel caso di qualsivoglia danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili all’equilibrio psico-fisico complessivo del minore deriva o è altamente probabile che deriverà – nel senso dunque di un giudizio di tipo prognostico rimesso all’accertamento del giudice minorile – dall’allontanamento del genitore o dallo sradicamento del minore dall’ambiente in cui è cresciuto. Si tratta insomma, continua il Giudice della nomofilachia, di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che, pur sfuggendo ad ogni preventiva catalogazione e standardizzazione, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo, che trascendono necessariamente il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo genitore.


Avv. Massimo Angelo Asero


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